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ART. 1 L’Associazione denominata “AUTO MOTO CLUB STORICO MUGELLO Associazione Sportiva Dilettantistica”, con Sede presso il domicilio del presidente pro-tempore, è retta dalle norme del presente Statuto.
La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2 L’Associazione ha lo scopo di praticare nonché promuovere la collaborazione tra gli appassionati, i collezionisti e gli amatori di tutti i veicoli d’epoca, promuovere iniziative di carattere storico, culturale, rievocativo e divulgativo del patrimonio motoristico, incoraggiare, favorire e sviluppare le suddette iniziative e le relazioni tra gli appassionati/collezionisti secondo gli indirizzi e gli obbiettivi dell’automobilismo storico anche secondo le direttive A.SI. Che si impegna a rispettare, potrà promuovere tutte le altre attività che gli associati riterranno compatibili ed idonee, siano esse riconosciute o non riconosciute dal C.O.N.I. Può partecipare a gare storiche, raduni, esposizioni, tornei, campionati, meetings, conferenze,dibattiti , ecc., potrà curare, stampare e promuovere pubblicazioni, libri, giornali, potrà curare e gestire siti web, indire manifestazioni, gare, momenti socializzanti e educativi purchè in osservanza dei fini sociali. L’Associazione potrà realizzare anche in collaborazione con altri enti o club ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica degli obbiettivi sociali con scopo di beneficenza sociale, culturale e non di lucro, delle attività ludico ricreative, senza distinzione di sesso, razza e credenze (religiose o politiche). A tale fine potrà svolgere anche l’attività di gestione di strutture e/o locali, centri sportivi, culturali e per il tempo libero.
ART. 3 L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dovranno essere utilizzati su decisioni del C.D. Per le spese di gestione dell’Associazione, per organizzare raduni e manifestazioni, per aderire ad iniziative a scopo benefico ed umanitarie, potranno inoltre essere reinvestiti alla stessa associazione per potenziarne l’attività.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere divisi fondi, riserve o capitale, salvo imposizioni di legge. L’associazione si fonda sul principio di democrazia interna egarantisce la democraticità, l’elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati
L’attività istituzionale e il regolare funzionamento dovranno essere garantite dai soci. Per mansioni complesse o specifiche sarà possibile avvalersi di personale dipendente, di lavoratori autonomi o con altre forme di collaborazione previste alla legge.
L’associazione si obbliga sin dora a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. Nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all’ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.
ART.4 – L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e che insieme al pagamento della quota sociale la domanda sia corredata dalla firma di presentazione di almeno un socio. L’associazione diventa operante a seguito dell’accettazione e confermata dal Consiglio Direttivo che deciderà amaggioranza semplice.
Chiunque può chiedere di associarsi, purchè condivida gli scopi dell’Associazione. Il richiedente deve condividere principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, del C.O.N.I. E delle Federazioni nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.
Possono richiedere di associarsi anche i minorenni purchè la domanda sia sottoscritta anche dal genitore esercente la potestà, il quale lo rappresenterà nell’esercizio del voto.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo (soprattutto in tema di diritti e obblighi) e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
La quota sociale dovrà essere corrisposta entro il 28 Febbraio di ogni anno, dopo detta data il socio sarà considerato decaduto. Dopo la data del 28 Febbraio il socio dovrà quindi procedere ad una nuova totale iscrizione che comporterà il pagamento della quota d’ingresso al Club.
ART.5 L’Associazione sportiva dilettantistica ha durata illimitata. La stessa non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano totalmente estinte.
ART.6 Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dall’entrata delle quote associative, dai proventi di natura istituzionale, dei proventi eventualmente di natura pubblicitaria e di sponsorizzazione e di attività connesse all’attività istituzionale (esercitati in via strumentale, ma giammai prevalenti), da beni acquistati o pervenuti da privati, enti, C.O.N.I., federazioni sportive, enti di promozione sportiva, da premi e trofei vinti, dai proventi della gestione degli impianti, e dai contributi di soci o di terzi.
ART. 7 Gli associati si distinguono in : Fondatori e Ordinari
I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell’Assemblea.
ART. 8 Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell’anno in corso purchè sia presentato almeno tre mesi prima.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.
L’associato è escluso quando è inadempiente nella quota associativa o quando sia incorso in adempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l’associato interessato lo stesso Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza semplice. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile. L’Assemblea può assegnare a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di:
Tali qualifiche non comporteranno per il soggetto investito, l’acquisizione della qualità di socio.
ART. 9 Sono organi dell’Associazione sportiva dilettantistica:
ART. 10 L’Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori ed ordinari. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
Deve riunirsi almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria quanto il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi siano almeno i tre decimi degli associati i quali devono indicare l’argomento della riunione.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.
L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato purchè munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di quindici deleghe.
ART.11 L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione sportiva dilettantistica ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea riunita in via ordinaria:
ART.12 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto a voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate nell’Assemblea in prima convocazione ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
Le modifiche allo statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza relativa pari al 25% dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto deliberativo; anche lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato solo se si ottiene il voto favorevole di almeno il 25% degli associati aventi il diritto al voto deliberativo. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
ART. 13 Il Presidente rappresenta l’associazione e ne rappresenta la volontà.
ART. 14 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In casi di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese del Consiglio Direttivo per la rinomina all’interno dello stesso Consiglio di tutte le cariche sociali.
ART. 15 Il Consiglio Direttivo è composto di:
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo venga a mancare, per il reintegro del numero dei membri del C.D. si andrà ad attingere dalla classifica dei primi non eletti e così via. Si prevede la gratuità degli incarichi per i membri del Consiglio Direttivo. Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre
all’Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio e a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le
deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo.
ART. 16 Il Segretario è nominato dal Consiglio. Dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.
ART. 17 I Titolari degli organi associativi decadono:
Le dimissioni o la revoca di altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
ART. 18 La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere immediatamente comunicate agli enti di riferimento.
ART. 19 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato in occasione dell’approvazione dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativa-contabile dell’associazione, previo mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al segretario o a un tesoriere all’uopo nominato.
ART.20 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto di tre membri: il primo nominato dal socio, il secondo eletto tra gli associati fondatori, in mancanza di soci fondatori sarà nominato il socio più anziano per iscrizione, il terzo dai primi due arbitri tra gli associati.
ART. 21 Avverso la decisione del Collegio arbitrale, la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’Assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.
ART. 22 In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto secondo la delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro.
ART. 23 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli art.36 e ss. Del Codice Civile.
Inoltre, per quanto non espressamente disciplinato, si adegua espressamente il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo ai principi indicati nei commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ed a tutte le altre regolamentazioni richieste per accedere alle agevolazioni ex Legge 398/1991;
ART. 24 Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, saranno comunicate alle varie federazioni cui l’Associazione è affiliata ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 157 del 28/03/1986.
ART. 25 Il presente Statuto integra e modifica ogni altro precedente Statuto dell’Associazione sportiva dilettantistica nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.
Il presente è stato approvato dall’Associazione sportiva dilettantistica nella riunione del 22 DICEMBRE 2010.
ART. 26 L’attività amministrativa del Consiglio sarà curata del Segretario, al quale è demandata la stesura dei verbali, il disbrigo della corrispondenza indirizzata all’Associazione, l’invio di circolari e comunicazioni, mentre il Consiglio curerà le componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto alla corresponsione del rimborso delle spese e per le trasferte effettuate per conto e rappresentanza dell’Associazione.
NORME TRANSITORIE
per dare completezza di informazione e continuità storica con le presenti norme transitorie si precisa e determina che: